Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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R.D. 25/05/1895 n. 350

26. Rescissione dei contratti per frode. Ogni qualvolta si verifichi un fatto a carico dell'appaltatore che possa dar luogo ad un procedimento penale per frode, oppure quando consti che questo procedimento sia stato iniziato dall'autorità giudiziaria per denuncia di terzi, se ne dovrà riferire, dall'ingegnere capo, per mezzo dell'ispettore del compartimento, al Ministero, affinché esamini se convenga dichiarare la rescissione del contratto ai termini dell'art. 340 della legge sui lavori pubblici.

27. Rescissione dei contratti od esecuzione di ufficio per grave negligenza o contravvenzione di patti. Quando per negligenza grave, oppure per contravvenzione agli obblighi ed alle condizioni stipulate, l'appaltatore comprometta la buona riuscita dell'opera, l'ingegnere capo invierà all'ispettore del compartimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, in cui indicherà i fatti precisi che stanno a carico dell'appaltatore, avvalorandoli colle copie depli ordini di servizio, e dei processi verbali delle contestazioni, aggungendo inoltre la estimazione approssimativa dei lavori eseguiti regolarmente da accreditarsi all'appaltatore. Se l'ispettore del compartimento riconosce le necessità di un provvedimento, commette all'ingegnere capo di comunicare la sua relazione all'appaltatore, prefiggendogli un termine non minore di dieci giorni e non maggiore di venti, per presentare all'ispettore stesso le sue discolpe o dichiarazioni. Ottenute queste dichiarazioni, oppure scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, il Ministro, sulle proposte dell'ispettore decreta nei modi di legge se vi ha luogo, la rescissione del contratto, oppure, commette all'ispettore del compartimento, di procedere alla esecuzione d'ufficio.

28. Gravi irregolarità e ritardi nell'esecuzione dei lavori. Qualora i lavori siano in ritardo per negligenza dell'appaltatore, e si riconosca esservi necessità di assicurarne il compimento nel termine prefisso dal contratto, l'ingegnere capo, sulla relazione del direttore, cui sarà annesso lo stato d'avanzamento dei lavori (mod. 9) ne riferirà all'ispettore del compartimento. Questi assegnerà un termine all'appaltatore negligente, che (salvo i casi d'urgenza da indicarsi nella comunicazione) non potrà essere minore di dieci giorni per compiere i lavori in ritardo, e darà pure le prescrizioni che stimerà necessarie per assicurare il compimento dei lavori nel termine prefisso, sotto la comminatoria dell'esecuzione d'ufficio. Il termine decorrerà dal giorno della comunicazione. Di questa intimazione sarà data notizia al Ministero. Scaduto il termine assegnato dall'ispettore del compartimento, il direttore, in contraddittorio coll'appaltatore, od, in sua mancanza, colla assistenza di due testimoni constaterà se ed in qual modo abbia l'appaltatore adempito alle ingiunzioni fattegli, e ne compilerà processo verbale. A seconda dei risultati del detto processo verbale, il Ministero, cui ne sarà riferito, ordinerà l'esecuzione di ufficio, provvederà alla stipulazione dei contratti a ciò necessari e disporrà la presa di possesso, per mezzo dei competenti ufficiali governativi, delle opere, dei materiali, delle macchine e degli utensili esistenti nei cantieri dell'appaltatore, e che possano essere utilmente impiegati nei lavori stessi.

29. Inadempimento di contratti fatti per semplice accordo o per cottimo. Per i contratti stipulati per cottimo dall'ufficiale incaricato dei lavori ad economia (seguente art. 67), si può prescindere dalla esecuzione di ufficio: ma in caso di inadempimento dei patti, previa un'ingunzione dello stesso ufficiale, possono tali contratti essere rescissi, mediante una semplice dichiarazione fatta per iscritto dall'ingegnere capo, salvo sempre i diritti e le facoltà riservate all'amministrazione dal contratto. Sezione IV Disposizioni speciali relative alla rescissione, alla esecuzione d'ufficio ed allo scioglimento dei contratti.

30. Provvedimenti in seguito alla rescissione d'ufficio. Per le opere di cui fu rescisso il contratto d'appalto, secondo i precedenti

articoli 26 e 27, l'ispettore del compartimento sulla relazione dell'ingegnere capo, proporrà al Ministero se sia da stipulare un nuovo contratto all'asta pubblica, a licitazione o a trattativa privata, per tutte o per una parte delle opere, e quali lavori convenga eseguire ad economia. Ministero provvede alla stipulazione dei contratti, li rende esecutori e assegna le somme necessarie per la esecuzione. Nella liquidazione finale dei lavori dell'appalto rescisso, si seguirà il disposto del successivo art. 83.

31. Provvedimenti in seguito all'ordinata esecuzione di ufficio - Presa di possesso dei lavori e riammissione dell'appaltatore. Nello stesso modo indicato nel precedente articolo, si procederà quando sia stata ordinata l'esecuzione d'ufficio, nei casi preveduti nell'ultima parte dell'art. 27 e nell'art. 28 del presente regolamento. Oltre a ciò nell'uno e nell'altro caso, il direttore dei lavori, col concorso dell'appaltatore o del suo rappresentante e, in mancanza, con l'assistenza di due testimoni, compilerà lo stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l'inventario degli oggetti presi in possesso. L'appaltatore dovrà porre a disposizione della amministrazione, entro il termine prefisso dall'ingegnere direttore, gli operai dell'impresa. Lo stesso dovrà fare dei magazzini e dei cantieri sotto comminatoria della esecuzione dello sgombro d'ufficio a sue spese. L'appaltatore avrà diritto di vigilare l'esecuzione dei lavori, ma non potrà opporsi alle disposizioni ed agli ordini degli ingegneri governativi. Per decreto del Ministro dei lavori pubblici, e quando non sia intervenuto un contratto per la esecuzione di ufficio di tutte le opere, l'appaltatore potrà essere rimesso nell'esercizio del suo contratto, ove dimostri di es- sere provvisto dei mezzi necessari per condurre a buon fine i lavori. L'appaltatore dovrà però rispettare i contratti parziali che l'amministrazione avesse stipulati.

32. Perizie dei lavori da eseguirsi d'ufficio. Se l'esecuzione d'ufficio deve aver luogo per contratto si compilano due perizie, cioè: l'una dei materiali, utensili e mezzi d'opera di pertinenza dell'appaltatore negligente che possono utilmente impiegarsi nei lavori, e da cedersi al nuovo appaltatore; ed il prezzo di questi materiali non è soggetto a ribasso; l'altra dei lavori da eseguirsi d'ufficio, applicandovi gli stessi prezzi del progetto che servì di base al contratto stipulato coll'appaltatore negligente. Si dovrà aggiungere se ve n'è bisogno, l'elenco dei prezzi che non fossero preveduti nel contratto, e quelli per la manutenzione o per la riforma dei lavori eseguiti dall'appaltatore negligente.

33. Capitolati speciali. I capitolati speciali per l'esecuzione d'ufficio, oltre le condizioni particolari proprie di ciascun caso stabiliranno:

a) l'importo del lavoro sui dati del progetto che servì di base al contratto stipulato coll'appaltatore negligente;

b) la condizione che il nuovo appaltatore dovrà accettare, al prezzo di perizia, i materiali gli utensili ed i mezzi d'opera presi dall'appaltatore negligente, nello stato in cui si trovano e nell'effettiva quantità che al- l'atto della consegna gli verranno ceduti;

c) e la condizione, finalmente, che l'importo di questi materiali sarà compensato dallo stesso appaltatore all'amministrazione mediante congrue ritenute sugli acconti di prezzo.

34. Fondi per eseguire i lavori d'ufficio. Per provvedere alle spese dell'esecuzione d'ufficio dei lavori, l'amministrazione potrà valersi delle somme ricavate dalla cessione dei materiali, utensili, mezzi d'opera di ragione dell'appaltatore e presi in possesso, nonché delle somme liquidate e da liquidarsi a credito dell'appaltatore, delle somme ritenute sulle rate del preso già pagate e della cauzione. S'intenderanno comprese nelle spese dei lavori d'ufficio le maggiori indennità di via e le diarie degli incaricati della direzione e sorveglianza dei lavori ed ogni altra maggiore spesa relativa alla direzione e vigilanza medesima. L'eccedenza delle spese per l'esecuzione d'ufficio in confronto alle previsioni del contratto, nonché quelle occorse per riparare gli eventuali guasti derivati da difetti di materiali o di esecuzione ai lavori già fatti dall'appaltatore negligente, sono a carico dell'appaltatore medesimo. Per contrario se l'amministrazione avrà ottenuto un risparmio andrà a profitto dello Stato, e l'appaltatore non avrà diritto a parteciparvi in qualsiasi modo.

35. Scioglimento del contratto. Quando l'amministrazione si valga delle facoltà di sciogliere il contratto, a sensi dell'art. 345, della legge sui lavori pubblici, si procederà tosto a riprendere in consegna i lavori e spirato il termine di garanzia fissato nel capitolato speciale, al loro collaudo definitivo. L'amministrazione ha l'obbligo di accettare soltanto quei materiali esistenti nel cantiere che siano stati ricevuti dal direttore dei lavori prima della partecipazione dello scioglimento del contratto. L'appaltatore dovrà rimuovere i materiali non accettati dalla amministrazione dai magazzini e dai cantieri e mettere questi a disposizione dell'amministrazione medesima nel termine che gli sarà stabilito sotto pena che lo sgombero sia effettuato d'ufficio ed a sue spese.

CAPO III Contabilità dei lavori. Sezione I - Scopo e forma della contabilità.

36. Oggetto della contabilità. La contabilità di una opera ha per oggetto l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa per l'esecuzione dell'opera.

37. Titoli diversi di spese; accertamento e registrazione dei lavori. Nel costo delle opere si comprendono non solo le spese dei lavori e delle somministrazioni, ma anche quelle di espropriazione, di assistenza ed ogni altra inerente alla esecuzione; quindi le perizie come le contabilità, devono distinguersi in altrettanti capi, quanti sono i titoli diversi di spesa. L'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa devono procedere di pari passo al loro avvenimento, specialmente per le partite la cui verificazione richiegga escavi o demolizioni di opere, onde, colla conoscenza dello stato di avanzamento dei lavori, e dell'importo dei medesimi, nonché dell'entità dei relativi fondi, l'ufficio si trovi sempre in grado:

a) di rilasciare prontamente i certificati di avanzamento dei lavori per il pagamento degli acconti;

b) di dare a tempo e con sicurezza le debite disposizioni per l'esecuzione dei rimanenti lavori, entro i limiti delle somme autorizzate;

c) di promuovere, senza ritardo, gli opportuni provvedimenti, in caso di deficienza di fondi. Sezione II Documenti amministrativi e contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto.

38. Elenco dei documenti amministrativi e contabili. I documenti amministrativi e contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto sono:

a) il manuale del direttore dei lavori;

b) il giornale dei lavori;

c) i libretti di misura dei lavori e delle provviste;

d) le liste settimanali;

e) il registro di contabilità;

f) il sommario del registro di contabilità;

g) gli stati d'avanzamento dei lavori;

h) i certificati per il pagamento delle rate di acconto;

i) il registro dei pagamenti;

l) il conto finale. I documenti contabili che debbono essere firmati dall'appaltatore sono i libretti delle misure, il registro di contabilità ed il conto finale, nonché le liste settimanali nei casi previsti dall'art. 51.

39. Manuale del direttore dell'opera. Per ciascuna opera il direttore tiene un manuale (mod. 1) per notarvi quanto interessa l'andamento tecnico ed economico dei lavori, e possa essere necessario a stabilire le circostanze che hanno influito su di essi, ed alle quali si deve aver riguardo nella liquidazione finale. In questo manuale specialmente devono essere notati con numero progressivo, la data della consegna dei lavori, gli ordini di servizio dell'ingegnere capo, le disposizioni dell'ispettore di compartimento e del Ministero, nonché le relazioni indirizzate all'ingegnere capo. E vi devono essere trascritti integralmente gli ordini di servizio dati dal direttore all'appaltatore, e i processi verbali delle contestazioni, delle sospensioni e riprese dei lavori, le modificazioni ed aggiunte ai prezzi e simili, a norma degli artt. 7, 10, 11, 14, 16, 20, 22 e 23 del presente regolamento. Quando avvenga mutamento di direttore, dal manuale deve risultare la regolare consegna dei documenti, dei materiali, e di quanto altro si attiene all'opera. Questo manuale viene esaminato e firmato dall'ingegnere capo o dall'ispettore di compartimento, ogni qualvolta uno di essi si rechi a visitare l'opera.

 

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